Altri oggetti serviti a commettere l'infrazione possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2 DPA). 1.2 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta ( DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione ( DTF 103 Ia 8 consid. III/1c pag. 13; SJ 1980, pag. 525). Ciò nondimeno, il sequestro è condizionato dallo scopo e dai limiti che persegue.