3. Non vi sono gli estremi per mettere le spese a carico del reclamante ai sensi dell'art. 219 cpv. 3 seconda proposizione PP richiamato l'art. 105bis cpv. 2 PP. Esse sono quindi sopportate dalla Confederazione. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non si prelevano spese. 3. Comunicazione al reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 1° marzo 2004 In nome della Camera d'accusa del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: