Data questa situazione il reclamante non può venire considerato aggravato ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP ed è quindi privo di legittimazione ricorsuale. Del resto se egli riteneva che, dopo il proprio interrogatorio, il sequestro non fosse più giustificato nemmeno limitatamente all'importo di EUR 25'000.--, gli incombeva l'onere di presentare una nuova istanza al MPC motivata in tal senso, o quanto meno di riformulare le motivazioni dell'istanza originale (a valere quale nuova istanza): in entrambi i casi, per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione, tale (nuova) istanza andava proposta in prima battuta al MPC. Per questi motivi il reclamo risulta irricevibile.