Motivazioni quindi valide anche in relazione alla susseguente decisione di mantenimento parziale del sequestro. Si pone dunque la questione di sapere, giustamente sollevata dal MPC, se il reclamante sia legittimato a ricorrere contro questo nuovo atto, il quale effettivamente non lo danneggia direttamente, ma anzi lo pone in una situazione migliore rispetto a prima, non da ultimo visto che accoglie il contenuto della sua stessa domanda subordinata di dissequestro parziale presentata in data 21 ottobre 2003 al MPC ed implicitamente reiterata il 30 ottobre 2003. Data questa situazione il reclamante non può venire considerato aggravato ai sensi dell'art. 214 cpv.