2 PP). 1.3 Il reclamo in esame è orientato contro un atto di dissequestro parziale. Il pregresso atto di sequestro non è invece stato oggetto, a suo tempo, di impugnazione entro il termine previsto all'art. 217 PP. Rinunciando ad impugnarlo, il reclamante ne ha quindi implicitamente riconosciuto la legittimità, per cui esso è formalmente valido, unitamente alle motivazioni ivi contenute. Motivazioni quindi valide anche in relazione alla susseguente decisione di mantenimento parziale del sequestro.