1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 128 II 46 consid. 2a pag. 47, con rinvii). 1.2 Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui la operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). 1.3