41, e 168 par. 74). Peraltro, la giurisprudenza si è dimostrata meno rigorosa quanto all'obbligo di traduzione se l'accusato è assistito da un legale in grado di informarlo ( DTF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c). In concreto non risulta dall'incarto che il reclamante sia stato leso nei suoi diritti di difesa dalla mancata traduzione di alcuni atti redatti in tedesco, provenienti perlopiù dalla Germania; gli ordini di arresto in vista dell'estradizione sono in italiano e indicano, seppur sommariamente, le imputazioni che le autorità tedesche muovono al reclamante;