4. Invocando una violazione dell'art. 6 n. 3 CEDU, il reclamante pretende che alcuni documenti dell'incarto, redatti in lingua tedesca, non sarebbero stati tradotti in una lingua a lui comprensibile (italiano o turco) dall'autorità federale. L' art. 6 n. 3 CEDU garantisce ad ogni accusato segnatamente il diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (lett. a), di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett.