3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. Secondo l'art. 29 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), infine, i singoli dipartimenti possono emanare propri regolamenti interni per disciplinare, in particolare, il diritto di firma (art. 29 cpv. 1 lett. c OLOGA). In conformità a queste disposizioni, la Divisione assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia ha emanato un regolamento interno datato 1° luglio 2000, e rinnovato l'ultima volta il 1° luglio 2003, concernente la competenza di firma dei collaboratori della divisione.