3. Il reclamante contesta in seguito la competenza di firma dei funzionari dell'UFG che hanno sottoscritto l'ordinanza di arresto provvisorio e l'ordine di arresto ai fini dell'estradizione. La censura non ha pregio. Secondo l'art. 49 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010), la competenza di firma spetta in principio al capo del dipartimento, il quale però può conferirla in delega a membri della direzione di gruppi o uffici (art. 49 cpv. 1 lett. b LOGA). Giusta l'art. 49 cpv. 3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.