Risulta peraltro in concreto - né il reclamante lo contesta - che tutte le esigenze procedurali poste dalla AIMP sono state scrupolosamente ossequiate: l'ordinanza di arresto provvisorio è stata emessa il 30 settembre 2003 (art. 44 AIMP), il reclamante è stato fermato il 6 ottobre e immediatamente interrogato dal Procuratore pubblico (art. 52 AIMP), l'ordine di arresto, datato 8 ottobre e provvisto delle necessarie indicazioni sulla protezione giuridica e le possibilità di impugnazione (art. 47 cpv. 1 lett. d AIMP), è stato notificato il giorno successivo all'interessato (art. 52 AIMP). La prima censura del reclamo risulta pertanto infondata.