1 Cost.), che costituisce un diritto costituzionale individuale, i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi possono emanare norme giuridiche che non violino né il senso né lo spirito del diritto federale e non pregiudichino la sua realizzazione ( DTF 128 I 46 consid. 5a, 128 II 66 consid. 3; 127 I 60 consid. 4a e riferimenti; 126 I 76 consid. 1; 118 Ia 299 consid. 3a). 2.3 La doglianza sollevata dal reclamante concerne essenzialmente la pretesa violazione di una norma della costituzione cantonale ticinese inerente le garanzie procedurali in caso di arresto;