A suo dire, le modalità della comunicazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione emanato dall'UFG e del suo successivo fermo da parte delle autorità ticinesi non hanno rispettato tale norma costituzionale; in particolare, egli fa notare che l'interrogatorio effettuato dal Procuratore pubblico non garantisce quanto disposto dall'art. 9 cpv. 3 Cost/TI, dato che questi non ha nessun potere decisionale o d'influenza su chi ha ordinato l'arresto e ancora meno per statuire sull'adeguatezza e la legittimità del provvedimento restrittivo.