2. 2.1 Il reclamante lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 9 cpv. 3 della Costituzione ticinese del 14 dicembre 1997 (Cost/TI; Raccolta cantonale delle leggi n. 1.1.1.1), che stabilisce che "chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un'accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha il diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale". A suo dire, le modalità della comunicazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione emanato dall'UFG e del suo successivo fermo da parte delle autorità ticinesi non hanno rispettato tale norma costituzionale;