{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-115-2003_2003-11-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=12&from_date=02.11.2003&to_date=21.11.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=116&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-11-2003-8G-115-2003&number_of_ranks=302", "Checksum": "9ac410820b330dd6055a39eeb2cd188e"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.115/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       14.11.2003 8G.115/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 14.11.2003 8G.115/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 14.11.2003 8G.115/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria e estradizione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:36:01", "Checksum": "3a5be53c370976b55a8011941c86eb37", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 14.11.2003 8G.115/2003\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria e estradizione\n\n5.\n5.1 Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini dell'estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizzera il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza dei genitori e della moglie, attività lavorativa in Svizzera). Egli postula l'azione di misure meno coercitive (consegna documenti, braccialetto elettronico), visto e considerato che l'UFG non avrebbe sostanziato nessun reale indizio concreto né di fuga né di colpevolezza per i fatti a lui imputati.\n5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (\nDTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (\nart. 47 cpv. 1 lett. a AIMP;\nDTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (\nart. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (\nart. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (\nart. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (\nart. 51 cpv. 1 AIMP).\nLa questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine d'arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta.\n5.3 Nel caso concreto il provvedimento impugnato è motivato sia dal timore che l'interessato possa sottrarsi all'estradizione sia da quello che possa compromettere l'istruzione penale (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP). Pur senza voler sminuire l'importanza dei legami del reclamante con il territorio svizzero (vi risiede dal 1994, e i suoi genitori ancora da prima; si è recentemente sposato con una cittadina turca), va tenuto conto del fatto che l'attività delinquenziale per la quale egli è ricercato in Germania è di indubbio rilievo. Si tratterebbe, secondo le indagini sinora svolte dalle autorità tedesche, di un vasto traffico clandestino di profughi di origine curda organizzato tra l'Italia, la Grecia e la Germania, attraverso la Svizzera e la Francia, al quale hanno partecipato, a scopo di lucro, numerose persone. Per questi fatti il reclamante rischia di essere condannato - ad estradizione eseguita - ad una pena privativa della libertà di lunga durata. Ora, come rettamente argomentato dall'UFG nelle proprie osservazioni, la presenza della sua famiglia nonché gli anni trascorsi in Svizzera non escludono, a priori, un pericolo di fuga dell'interessato. Egli è cittadino turco e la moglie pure; è attualmente disoccupato e la sua autorizzazione di soggiorno in Svizzera scade l'11 novembre 2003. Queste circostanze, unite all'eventualità di dover scontare una grave pena detentiva, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Turchia, ove un'estradizione in Germania risulterebbe impossibile.\nNé può essere escluso, a questo stadio della procedura, un pericolo di compromissione dell'istruzione penale. Se è vero che le autorità elvetiche ancora non dispongono di tutti gli elementi di valutazione necessari a tal proposito, è però assodato che il procedimento penale in corso in Germania riguarda, oltre al ricorrente, anche numerose altre persone, e pertanto non è affatto da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel caso in cui il reclamante fosse rimesso in libertà anche solo provvisoriamente.\n5.4 In simili circostanze, sussistendo, da una parte, un concreto pericolo di fuga e di compromettere l'istruzione penale e, dall'altra, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato come lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l'ordine di arresto in via di estradizione o la decisione di rifiuto della scarcerazione, né di ordinare misure cautelari sostitutive come chiesto dal reclamante in via subordinata.\n6.\nDiscende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Seppur il reclamo appaia al limite del temerario, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, conformemente all'art. 219 cpv. 3 prima frase PP.\nIl Tribunale federale può inoltre fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (\nart. 152 cpv. 1 e 2 OG). In concreto però, essendo il gravame chiaramente infondato nella misura della sua ammissibilità, ossia fin dall'inizio privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2.\nL'istanza di gratuito patrocinio è respinta.\n3.\nNon si prelevano spese.\n4.\nComunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.\nLosanna, 14 novembre 2003\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}