5. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dell'art. 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Comunicazione al patrocinatore del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 28 gennaio 2004 In nome della Camera d'accusa del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: