Risulta infine che, conformemente alle norme previste nel Codice civile a protezione della personalità (art. 28 CC), il 17 settembre 2003 il legale del reclamante abbia adito le competenti autorità civili con un'azione inibitoria diretta contro l'azienda televisiva S.________ e i suoi responsabili alfine di bloccare la citata trasmissione. Il Pretore di Lugano aveva tuttavia accolto solo parzialmente l'istanza, e autorizzato, seppur a certe condizioni, la diffusione del litigioso servizio (v. Doc. F allegato al reclamo).