2.2 e rinvii). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione ( DTF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). 3.2 Premesso che non compete alla Camera d'accusa ma all'autorità inquirente valutare l'opportunità di assumere o meno determinate prove, non risulta che il MPC non sia disposto a dare seguito alle richieste del reclamante, ritenuto invece che dagli atti emerge come siano già stati intrapresi i passi necessari per assumere le prove testimoniali indicate per via rogatoriale.