2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l' art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell' art. 103 cpv. 2 PP), per il quale "quando lo scopo dell'istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all'imputato; a quest'ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza". 2.2 Secondo il reclamante, il rifiuto sistematico del MPC di accedere agli atti dell'indagine preliminare costituirebbe un abuso di potere manifesto, non essendo giustificato da alcun plausibile pericolo di inquinamento delle prove o rischio di collusione.