v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata su RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri ( DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 952/953 a pag. 206 e n. 1941 a pag. 370;