Quanto all'esercizio di questo diritto, desumibile dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall' art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare ch'esso è in linea di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note e di estrarne delle fotocopie ( DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata su RDAT 1996 II 56 p. 192).