2. Il reclamante chiede in sostanza di poter accedere senza limitazioni di sorta agli atti dell'inchiesta e di poter partecipare all'amministrazione delle prove utili ed importanti che lui stesso ha segnalato all'autorità. 2.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all'esercizio di questo diritto, desumibile dall' art. 29 cpv.