{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-01-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-114-2003_2004-01-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=21.01.2004&to_date=09.02.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=173&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-01-2004-8G-114-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "2f8aa3d86b800fed4f3ad107051e8f3a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.114/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       28.01.2004 8G.114/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 28.01.2004 8G.114/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 28.01.2004 8G.114/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infrazione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:18:34", "Checksum": "b8a4f9d2630b13637d4aaae50c63eeec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 28.01.2004 8G.114/2003\nRegesto:\nInfrazione\n\n\nart. 116 PP. Su questo punto il reclamo deve essere quindi respinto. Ciò non significa, tuttavia, che il MPC possa prolungare a suo piacimento i termini dell'inchiesta: il principio della celerità (\nart. 29 cpv. 1 Cost.;\nart. 5 n. 3 e 6 n. 1 CEDU), applicabile a tutto il procedimento penale, implica tra l'altro che l'accusato possa consultare l'incarto completo entro un termine ragionevole. Quale termine possa ancora essere considerato ragionevole, è questione che va decisa di caso in caso, tenendo conto in particolare di quelle circostanze atte a influire concretamente sul pericolo di inquinamento delle prove.\n3.\nIl reclamante critica poi la mancata assunzione di alcune prove - segnatamente di interrogatori di alcuni alti ufficiali di polizia italiani -, da lui sollecitate a più riprese. A suo dire, queste testimonianze sarebbero decisive per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui è accusato.\n3.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito sancito all'\nart. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche facoltà per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (\nDTF 129 I 337 consid. 2.2 e rinvii). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (\nDTF 122 II 464 consid. 4a;\n120 Ib 224 consid. 2b).\n3.2 Premesso che non compete alla Camera d'accusa ma all'autorità inquirente valutare l'opportunità di assumere o meno determinate prove, non risulta che il MPC non sia disposto a dare seguito alle richieste del reclamante, ritenuto invece che dagli atti emerge come siano già stati intrapresi i passi necessari per assumere le prove testimoniali indicate per via rogatoriale. Né il Procuratore federale, tenuto conto della complessità della vertenza e della necessità di tradurre la documentazione in altre lingue, ha commesso ritardi inammissibili nella conduzione dell'istruttoria: il 22 ottobre 2003, vale a dire poco più di un mese dopo l'arresto del reclamante, egli comunicava infatti al suo legale l'intenzione di procedere all'assunzione, per via rogatoriale, delle prove richieste, ad esclusione dell'interrogatorio dell'ex Procuratrice generale Carla Del Ponte (v. Allegato 5 alla risposta del MPC). Del resto, il reclamante non spiega, come esige la giurisprudenza del Tribunale federale, per quali ragioni la durata dell'inchiesta sarebbe eccessiva, e segnatamente quali circostanze avrebbero imposto e permesso una trattazione più rapida. In tali circostanze non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste del reclamante. La censura, al pari della precedente, deve quindi essere respinta.\n4.\nDa ultimo, il reclamante si duole del fatto che il MPC abbia autorizzato la trasmissione (e persino partecipato per il tramite di un suo portavoce) sui tre canali nazionali del programma \"Z.________\", nel corso del quale sarebbero state diffuse false informazioni e false accuse sul suo conto, in totale dispregio delle regole di confidenzialità e segretezza dell'inchiesta.\nOra, se effettivamente la diffusione della contestata trasmissione poteva apparire quantomeno inopportuna visto il suo contenuto (dichiarazioni, ancor tutte da verificare, di un testimone) e lo stadio precoce dell'inchiesta, in concreto non è ben dato di vedere in quale modo il MPC avrebbe potuto impedirla. L'autorità inquirente ha infatti dichiarato di non avere fornito alcuna informazione sull'inchiesta in corso agli autori della trasmissione - i quali avrebbero peraltro ottenuto le loro informazioni da altre fonti - e di essere intervenuta nella stessa limitandosi ad una presa di posizione generica che confermava l'avvio di un'inchiesta, senza fornire alcun nominativo e insistendo anzi sul rigoroso rispetto del principio di innocenza a favore delle persone implicate. Va pure osservato che, al momento della trasmissione, l'arresto di un ispettore della polizia federale era già stato reso pubblico, per cui l'esistenza di un'inchiesta a carico del reclamante non poteva più essere negata o nascosta. Risulta infine che, conformemente alle norme previste nel Codice civile a protezione della personalità (art. 28 CC), il 17 settembre 2003 il legale del reclamante abbia adito le competenti autorità civili con un'azione inibitoria diretta contro l'azienda televisiva S.________ e i suoi responsabili alfine di bloccare la citata trasmissione. Il Pretore di Lugano aveva tuttavia accolto solo parzialmente l'istanza, e autorizzato, seppur a certe condizioni, la diffusione del litigioso servizio (v. Doc. F allegato al reclamo).\n5.\nDiscende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dell'art. 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2.\nNon si preleva tassa di giustizia.\n3.\nComunicazione al patrocinatore del reclamante e al Ministero pubblico della Confederazione.\nLosanna, 28 gennaio 2004\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}