4. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. La domanda di effetto sospensivo è stralciata siccome divenuta senza oggetto. 4. Comunicazione al patrocinatore dei reclamanti e al Ministero pubblico della Confederazione. Losanna, 14 ottobre 2003 In nome della Camera d'accusa del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: