1. Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Camera di accusa del Tribunale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214 e segg. PP. La legittimazione ricorsuale รจ in concreto pacifica, essendo i reclamanti i titolari o comunque i beneficiari economici delle relazioni bancarie poste sotto sequestro (art. 214 cpv. 2 PP).