{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-106-2003_2003-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=27&from_date=13.10.2003&to_date=01.11.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=262&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2003-8G-106-2003&number_of_ranks=289", "Checksum": "bac89fc2428173c5cd5655db7733155c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.106/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       14.10.2003 8G.106/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 14.10.2003 8G.106/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 14.10.2003 8G.106/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infrazione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:39:21", "Checksum": "83fdd5256bfdee7a0010fd7408225ec5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 14.10.2003 8G.106/2003\nRegesto:\nInfrazione\n\n3.\nI reclamanti contestano la presenza di elementi sufficienti atti a giustificare la misura coercitiva impugnata. Essi rilevano infatti che le autorità inquirenti non sono state in grado di apportare la benché minima prova di un eventuale trasferimento di fondi della F.________ SA sulle relazioni bancarie oggetto del sequestro; a loro dire, inoltre, tutti i trasferimenti di attivi della F.________ SA sarebbero già stati chiariti dalla CFB e dal liquidatore della società e debitamente comunicati alle autorità inquirenti, per cui ogni altra indagine non avrebbe più senso.\n3.1 Le critiche dei reclamanti sono infondate. L'ordinanza del 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, pur se succintamente, richiama la procedura d'indagine giudiziaria in corso e indica i motivi per i quali occorre procedere alla perquisizione e sequestro dei litigiosi conti bancari. Viene menzionato il fatto che la F.________ SA in liquidazione ha intrattenuto delle relazioni d'affari con la B.________, società delle Antille Olandesi il cui beneficiario economico risulta essere A.________, che nel 1999 aveva pure acquistato le azioni della F.________ SA; secondo le informazioni in possesso del Giudice istruttore inoltre, la G.________ AG (alla quale è indirizzata l'ordinanza) sarebbe in relazioni d'affari con la B.________, per tramite del conto n. XXX. Quanto precede è (appena, tuttavia) sufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordine di perquisizione e sequestro (v. in merito Rep 130 1997 n. 101 consid. 6 e 7) appaiono soddisfatte: una lettura oggettiva della decisione 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, confermata dal MPC con la decisione impugnata, consente infatti ai reclamanti di comprendere perché le autorità inquirenti si interessano a loro e alle loro relazioni bancarie aperte presso la banca sequestrataria.\nOra, il sospetto che parte delle risorse economiche sottratte alla società posta in liquidazione coatta dalla CFB siano state indirizzate su conti di persone o società estere - così come emerso dapprima dalle indagini esperite dal liquidatore della società, e poi dalle autorità giudiziarie cantonali e federali - giustificano pienamente il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sui conti di pertinenza dei reclamanti presso la G.________ AG di Zurigo; è infatti possibile che su questi conti siano stati depositati fondi illecitamente sottratti alla F.________ SA, ciò che può essere determinato soltanto analizzando la documentazione relativa sul lungo periodo.\n3.2 L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che l'attuale ubicazione dei fondi sottratti alla F.________ SA sarebbe nota alle autorità inquirenti, non può essere accolta giacché basata - come indicato nella risposta del MPC - solo su alcuni elementi dell'inchiesta. In particolare, già solo attenendosi agli stralci della denuncia penale del 3 febbraio 2003 della CFB riportati dai reclamanti e contrariamente a quanto gli stessi pretendono, non si può dare per accertato che le autorità abbiano conoscenza certa su entità e locazione precisa di tutti gli averi della F.________ SA in liquidazione, rispettivamente siano in possesso di tutta la documentazione attinente: le contrarie asserzioni dei reclamanti sono il frutto di pura speculazione e di una lettura tendenziosa della decisione 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira. L'inchiesta è peraltro ben lungi dall'essere terminata, non da ultimo viste le sue ramificazioni a livello internazionale, e sarà proprio questa che dovrà stabilire la consistenza e la sorte dei fondi sottratti alla società in liquidazione e accertare se parte di questi averi sia stata trasferita anche sui conti riconducibili ai reclamanti oggetto di sequestro.\nNelle concrete circostanze, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per i terzi non implicati nell'inchiesta, il provvedimento impugnato non potrebbe comunque essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dai reclamanti.\n3.3 Dato che vi sono indizi sufficienti per giustificare il provvedimento impugnato già sulla sola scorta dell'ordinanza del 12 marzo 2003 del Giudice istruttore di Coira, non è stato necessario far capo alla documentazione allegata alla risposta 19 settembre 2003 del MPC. Tale documentazione viene pertanto ritornata al mittente senza che la Camera d'accusa abbia preso conoscenza del suo contenuto, e questo per rispettare i diritti delle parti ed in particolare il principio di parità delle armi.\n4.\nDiscende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto.\n2.\nNon si preleva tassa di giustizia.\n3.\nLa domanda di effetto sospensivo è stralciata siccome divenuta senza oggetto.\n4.\nComunicazione al patrocinatore dei reclamanti e al Ministero pubblico della Confederazione.\nLosanna, 14 ottobre 2003\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}