estradizione completa dell'ordine di arresto certificato conforme in originale (17 dicembre 2003, ma comunque anticipato per fax già l'11 dicembre 2003). 6. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 48 cpv. 2 AIMP e 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese.