Per quanto attiene all'asserita intempestività della domanda di estradizione, giova infine osservare che, secondo l'art. 13 n. 5 TEsUS, l'eventuale revoca della carcerazione provvisoria alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni indicato alla cifra n. 4 della medesima disposizione, non esclude un nuovo arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione e gli atti a sostegno sono inviati successivamente. Ciò significa che, nel caso concreto, l'interessato avrebbe potuto beneficiare - al limite - di una scarcerazione per i pochi giorni intercorsi tra la scadenza del termine di cui all'art. 13 n. 4 TEsUS (12 dicembre 2003) e la ricezione da parte dell'UFG della domanda di