1.2 e 2, supra). Ciò premesso, va comunque rilevato che - a prescindere dalla tempestività e dalla correttezza formale della domanda di estradizione inoltrata dalle autorità americane - dagli atti prodotti non risulta che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, né il reclamante ha saputo provare la sussistenza di motivi liberatori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 e cpv. 2 AIMP, per cui la carcerazione deve essere mantenuta in principio per tutta la durata della procedura.