3. Il reclamante sostiene essenzialmente che la domanda di estradizione presentata dalle autorità americane non sarebbe corredata della necessaria documentazione, violando su più punti le disposizioni del Trattato di estradizione tra Svizzera e Stati Uniti del 14 novembre 1990 (TEsUS; RS 0.353.933.6); la domanda sarebbe peraltro pervenuta all'UFG dopo la scadenza del limite massimo di 60 giorni previsto per la carcerazione provvisoria, ciò che, di per sé, giustificava la sua immediata scarcerazione ai sensi degli art. 13 n. 4 TEsUS e 50 cpv.