{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-19", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-10-2004_2004-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=10.02.2004&to_date=29.02.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=134&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-02-2004-8G-10-2004&number_of_ranks=273", "Checksum": "45846545cd5d2ce8a5737bdfef68d80f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.10/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       19.02.2004 8G.10/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 19.02.2004 8G.10/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 19.02.2004 8G.10/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria e estradizione"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:19:25", "Checksum": "e7a44433f8fb4e55774dca9045e01857", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 19.02.2004 8G.10/2004\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria e estradizione\n\n2.\nPer costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (\nDTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L'ordine di arresto in vista d'estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (\nart. 47 cpv. 1 lett. a AIMP;\nDTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (\nart. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (\nart. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (\nart. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (\nart. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano la scarcerazione in pendenza della procedura d'estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare - ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato - le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta.\n3.\nIl reclamante sostiene essenzialmente che la domanda di estradizione presentata dalle autorità americane non sarebbe corredata della necessaria documentazione, violando su più punti le disposizioni del Trattato di estradizione tra Svizzera e Stati Uniti del 14 novembre 1990 (TEsUS; RS 0.353.933.6); la domanda sarebbe peraltro pervenuta all'UFG dopo la scadenza del limite massimo di 60 giorni previsto per la carcerazione provvisoria, ciò che, di per sé, giustificava la sua immediata scarcerazione ai sensi degli art. 13 n. 4 TEsUS e 50 cpv. 1 AIMP. Egli osserva inoltre che la pena a suo tempo inflittagli dal giudice americano è di una tale severità da apparire del tutto fuori misura e pertanto difficilmente compatibile con l'ordine pubblico interno svizzero.\n4.\nEntrambe le obiezioni sollevate dal reclamante, ed in particolare quella relativa alla cosiddetta questione dell'\"ordre public\", sono di natura sostanziale e riguardano la fondatezza della domanda di estradizione; esse sono pertanto di principio irricevibili in questa sede, dovendo semmai essere proposte nell'ambito del ricorso contro la domanda di esecuzione. Come già ricordato in precedenza, nell'ambito di un reclamo contro un ordine di arresto ai fini di estradizione o contro una decisione che rifiuta la scarcerazione, la Camera d'accusa del Tribunale federale è tenuta a determinarsi unicamente sulla legittimità dell'arresto (o della carcerazione), esaminando in particolare l'eventuale sussistenza dei motivi liberatori elencati agli art. 47 cpv. 1 e 2, 50 cpv. 1 e 51 cpv. 1 AIMP (v. consid. 1.2 e 2, supra).\nCiò premesso, va comunque rilevato che - a prescindere dalla tempestività e dalla correttezza formale della domanda di estradizione inoltrata dalle autorità americane - dagli atti prodotti non risulta che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, né il reclamante ha saputo provare la sussistenza di motivi liberatori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 e cpv. 2 AIMP, per cui la carcerazione deve essere mantenuta in principio per tutta la durata della procedura.\n5.\nPer quanto attiene all'asserita intempestività della domanda di estradizione, giova infine osservare che, secondo l'art. 13 n. 5 TEsUS, l'eventuale revoca della carcerazione provvisoria alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni indicato alla cifra n. 4 della medesima disposizione, non esclude un nuovo arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione e gli atti a sostegno sono inviati successivamente. Ciò significa che, nel caso concreto, l'interessato avrebbe potuto beneficiare - al limite - di una scarcerazione per i pochi giorni intercorsi tra la scadenza del termine di cui all'art. 13 n. 4 TEsUS (12 dicembre 2003) e la ricezione da parte dell'UFG della domanda di estradizione completa dell'ordine di arresto certificato conforme in originale (17 dicembre 2003, ma comunque anticipato per fax già l'11 dicembre 2003).\n6.\nDiscende da quanto precede che il gravame deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Pur se risulta infondato, non è sostenibile che il reclamo è stato fatto con leggerezza, per cui, in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 48 cpv. 2 AIMP e 219 cpv. 3 PP, il reclamante va dispensato dal pagamento delle spese processuali.\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2.\nNon si prelevano spese.\n3.\nComunicazione al patrocinatore del reclamante e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradizioni.\nLosanna, 19 febbraio 2004\nIn nome della Camera d'accusa\ndel Tribunale federale svizzero\nIl presidente: Il cancelliere:"}