20 per canoni di locazione impagati per il medesimo periodo. Ora, il ricorrente, che pare voler vedere riconosciuta tale pretesa come debito della massa, misconosce che non è possibile ottenere tale risultato con un ricorso all'autorità di vigilanza, ma unicamente con un'azione promossa contro la massa fallimentare innanzi al giudice civile ( DTF 125 III 293). 7.- Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.