b) L'autorità di vigilanza ha dapprima richiamato la giurisprudenza secondo cui, anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l'uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l'avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente ( DTF 119 II 437 consid. 3cc). Essa ha poi aggiunto, con riferimento all'ammontare reclamato, che trattasi di questioni di merito sottratte al suo potere di cognizione. c) Nella misura in cui il ricorrente contesta di aver usufruito dei macchinari in questione, la censura, diretta contro un accertamento di fatto, si rivela di primo acchito inammissibile (cfr. consid. 4 in fine).