Così stando le cose non occorre esaminare, se nell'ambito di un fallimento sia possibile operare una "compensazione" del prezzo di aggiudicazione in analogia a quanto è già stato riconosciuto nell' ambito di esecuzioni in via di pignoramento. Inammissibile si rivela poi la contestazione inerente alla comunicazione delle modalità di pagamento prima dell'incanto, poiché diretta contro gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, che vincolano il Tribunale federale nella procedura di ricorso ai sensi dell' art. 19 LEF (combinati art. 81 e 63 cpv. 2OG).