Una siffatta situazione non si verifica in concreto. Nemmeno il ricorrente sostiene che il suo diritto di pegno manuale - il quale fra l'altro garantisce un credito notevolmente inferiore all'importo che egli desidera compensare - si estende ai macchinari venduti o che egli è l'unico creditore di prima classe; le pretese qualificate dal ricorrente quali costi della massa sono inoltre contestate dall'amministrazione del fallimento. Così stando le cose non occorre esaminare, se nell'ambito di un fallimento sia possibile operare una "compensazione" del prezzo di aggiudicazione in analogia a quanto è già stato riconosciuto nell' ambito di esecuzioni in via di pignoramento.