Secondo la giurisprudenza un aggiudicatario non deve versare il prezzo di aggiudicazione, qualora lo stesso debba essergli subito restituito (dedotte le spese di realizzazione), poiché, ad esempio, egli è l'unico creditore nell'esecuzione in cui l'Ufficio ha effettuato l'incanto ( DTF 79 III 20 consid. 1, 119; 111 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 all' art. 129 LEF; Rutz, Commento basilese, n. 3 all' art. 129 LEF). Una siffatta situazione non si verifica in concreto.