45 nonché al beneficio - a suo dire - di pretese costituenti costi della massa per fr. 35'857. 20, la differenza fra il versamento a contanti di fr. 10'000.-- e il prezzo di aggiudicazione proposto. Egli contesta pure che all'apertura dell'incanto sia stata indicata la possibilità di effettuare il pagamento tramite assegno, modalità poi utilizzata dall'aggiudicataria. Secondo la giurisprudenza un aggiudicatario non deve versare il prezzo di aggiudicazione, qualora lo stesso debba essergli subito restituito (dedotte le spese di realizzazione), poiché, ad esempio, egli è l'unico creditore nell'esecuzione in cui l'Ufficio ha effettuato l'incanto ( DTF 79 III 20 consid.