Per il resto ha rilevato che il ricorrente ha ammesso di utilizzare i macchinari della fallita e ha richiamato la prassi secondo cui anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere un compenso per l'uso di beni che non le appartengono e che non le sono stati affidati a titolo gratuito, rilevando tuttavia che trattasi di una questione di merito sottratta alla competenza dell' autorità di vigilanza. Per quanto riguarda invece la pigione chiesta dal ricorrente all'Ufficio, la stessa non si giustifica, poiché egli ha potuto disporre dei locali dal novembre 2000 e perché egli ha già notificato tale credito nel fallimento. 3.-