{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-142-2001_2001-06-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=05.06.2001&to_date=24.06.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=9&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-06-2001-7B-142-2001&number_of_ranks=243", "Checksum": "415a7ef18bf9aaaf7bf55c65bc24ce0f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.142/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:25:48", "Checksum": "b446f8717027f1c0e60eefed7d4abb17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 22.06.2001 7B.142/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\n5.- a) Con riferimento al canone domandatogli dall'Ufficio, il ricorrente contesta di aver utilizzato i macchinari della fallita poi venduti all'incanto e di dover alcunché all'amministrazione del fallimento.\nb) L'autorità di vigilanza ha dapprima richiamato la giurisprudenza secondo cui, anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l'uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l'avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (\nDTF 119 II 437 consid. 3cc).\nEssa ha poi aggiunto, con riferimento all'ammontare reclamato, che trattasi di questioni di merito sottratte al suo potere di cognizione.\nc) Nella misura in cui il ricorrente contesta di aver usufruito dei macchinari in questione, la censura, diretta contro un accertamento di fatto, si rivela di primo acchito inammissibile (cfr. consid. 4 in fine). Per il resto, occorre rilevare che, con la richiesta di un'indennità per l'uso delle macchine, l'Ufficio fa valere una pretesa della massa. Ora, come rilevato nella sentenza impugnata, il giudizio su siffatte pretese spetta alle autorità giudiziarie competenti nel merito e non all'autorità di vigilanza, poiché in tale contesto l'amministrazione del fallimento può unicamente agire quale rappresentante della massa (DTF 76 III 45 consid. 1)\n6.- Infine il ricorrente sostiene, per quanto attiene alla pigione per il periodo agosto 2000-gennaio 2001 domandata all'Ufficio per i locali occupati dalla fallita, che la stessa è dovuta poiché il contratto di locazione è ancora in vigore.\nLa sentenza impugnata indica, da un lato, che il ricorrente ha potuto disporre dell'immobile a partire dal mese di novembre 2000 e, dall'altro, che egli ha già notificato nel fallimento un credito di fr. 35'857. 20 per canoni di locazione impagati per il medesimo periodo. Ora, il ricorrente, che pare voler vedere riconosciuta tale pretesa come debito della massa, misconosce che non è possibile ottenere tale risultato con un ricorso all'autorità di vigilanza, ma unicamente con un'azione promossa contro la massa fallimentare innanzi al giudice civile (\nDTF 125 III 293).\n7.- Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.\nPer questi motivi\nla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\npronuncia :\n1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 22 giugno 2001 MDE\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:\nLa Presidente, Il Cancelliere,"}