{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-142-2001_2001-06-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=05.06.2001&to_date=24.06.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=9&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-06-2001-7B-142-2001&number_of_ranks=243", "Checksum": "415a7ef18bf9aaaf7bf55c65bc24ce0f"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.142/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 22.06.2001 7B.142/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:25:48", "Checksum": "b446f8717027f1c0e60eefed7d4abb17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 22.06.2001 7B.142/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n[AZA 0/2]\n7B.142/2001\nCAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI\n****************************************\n22 giugno 2001\nComposizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,\nMerkli e Meyer.\nCancelliere: Piatti.\n________\nVisto il ricorso del 9 giugno 2001 presentato da A.________, S. Antonino, contro la sentenza emanata il 21 maggio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ Snc, Legnano (Italia), e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona in materia di incanto e amministrazione del fallimento;\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.- Il 16 febbraio 2001 si è svolto un pubblico incanto nell'ambito del fallimento - liquidato nella procedura sommaria - della P.________ S.A. in cui la B.________ Snc si è aggiudicata alcuni macchinari per fr.\n86'000.--. Il 25 febbraio 2001 A.________, creditore della fallita, ha impugnato la predetta aggiudicazione, sostenendo che la sua offerta di fr. 87'000.-- non sarebbe stata presa in considerazione, nonostante un suo diritto di compensazione nei confronti della fallita.\nIl 1° marzo 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha invitato A.________ a versare fr.\n9000.-- quale canone locatizio per l'uso dei predetti macchinari dal periodo 1° dicembre 2000 - 28 febbraio 2001, nonché fr. 3000.-- mensili a partire dal 1° marzo 2001. Il medesimo giorno l'Ufficio ha comunicato ad A.________ il rifiuto di corrispondere un canone di locazione per l'utilizzo dei locali di sua proprietà, avendogli l'amministrazione del fallimento già restituito il 28 novembre 2000 le chiavi dell'immobile. Con ricorso 8 marzo 2001 A.________ si è aggravato contro entrambe le comunicazioni, chiedendone l'annullamento.\n2.- Con sentenza 21 maggio 2001 l'autorità di vigilanza cantonale, dopo aver congiunto le procedure ricorsuali, ha respinto i gravami. I giudici cantonali hanno accertato, dopo aver effettuato diversi interrogatori formali, che prima dell'incanto sono state lette le condizioni d'incanto ed è espressamente stato specificato che il pagamento doveva avvenire in contanti o mediante assegno bancario.\nPertanto a giusta ragione l'aggiudicazione è avvenuta a favore della B.________ Snc, che ha prodotto fr.\n12'000.-- in contanti e un assegno di lit. 92'964'000.\nInfatti al momento dell'asta il ricorrente non aveva la disponibilità finanziaria per poter formulare l'offerta di fr. 87'000.--, essendo la compensazione tra il credito da lui vantato e il prezzo di aggiudicazione esclusa. Per il resto ha rilevato che il ricorrente ha ammesso di utilizzare i macchinari della fallita e ha richiamato la prassi secondo cui anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere un compenso per l'uso di beni che non le appartengono e che non le sono stati affidati a titolo gratuito, rilevando tuttavia che trattasi di una questione di merito sottratta alla competenza dell' autorità di vigilanza. Per quanto riguarda invece la pigione chiesta dal ricorrente all'Ufficio, la stessa non si giustifica, poiché egli ha potuto disporre dei locali dal novembre 2000 e perché egli ha già notificato tale credito nel fallimento.\n3.- Il 9 giugno 2001 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e l'accoglimento delle domande già formulate con i rimedi cantonali. Dei motivi di ricorso si dirà nei considerandi che seguono. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.\n4.- Il ricorrente si duole innanzi tutto del fatto che la sua offerta non è stata considerata, negandogli il diritto di compensare, quale creditore garantito da pegno mobiliare per fr. 35'827. 20 e di prima classe per fr.\n73'439. 45 nonché al beneficio - a suo dire - di pretese costituenti costi della massa per fr. 35'857. 20, la differenza fra il versamento a contanti di fr. 10'000.-- e il prezzo di aggiudicazione proposto. Egli contesta pure che all'apertura dell'incanto sia stata indicata la possibilità di effettuare il pagamento tramite assegno, modalità poi utilizzata dall'aggiudicataria.\nSecondo la giurisprudenza un aggiudicatario non deve versare il prezzo di aggiudicazione, qualora lo stesso debba essergli subito restituito (dedotte le spese di realizzazione), poiché, ad esempio, egli è l'unico creditore nell'esecuzione in cui l'Ufficio ha effettuato l'incanto (\nDTF 79 III 20 consid. 1, 119;\n111 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 all'\nart. 129 LEF; Rutz, Commento basilese, n. 3 all'\nart. 129 LEF). Una siffatta situazione non si verifica in concreto. Nemmeno il ricorrente sostiene che il suo diritto di pegno manuale - il quale fra l'altro garantisce un credito notevolmente inferiore all'importo che egli desidera compensare - si estende ai macchinari venduti o che egli è l'unico creditore di prima classe; le pretese qualificate dal ricorrente quali costi della massa sono inoltre contestate dall'amministrazione del fallimento. Così stando le cose non occorre esaminare, se nell'ambito di un fallimento sia possibile operare una \"compensazione\" del prezzo di aggiudicazione in analogia a quanto è già stato riconosciuto nell' ambito di esecuzioni in via di pignoramento. Inammissibile si rivela poi la contestazione inerente alla comunicazione delle modalità di pagamento prima dell'incanto, poiché diretta contro gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, che vincolano il Tribunale federale nella procedura di ricorso ai sensi dell'\nart. 19 LEF (combinati art. 81 e 63 cpv. 2OG)."}