8. Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui risulta ammissibile, si rivela manifestamente infondato e dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 9 agosto 2005 In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale svizzero Il giudice presidente: Il cancelliere: