7. Giova infine rilevare che il ricorrente non si confronta in alcun modo (art. 79 cpv. 1 OG) con la pertinente motivazione della sentenza impugnata, a cui si può rinviare (art. 36a cpv. 3 OG), secondo cui egli non ha qualità di parte per esigere l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili dell'Ufficio. La conclusione tendente all'avvio di un' inchiesta amministrativa formulata nel ricorso in esame si rivela pertanto irricevibile.