Per il resto il ricorrente misconosce che, tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge, le operazioni compiute dagli uffici nel quadro di un'esecuzione forzata sono onerose ( DTF 131 III 136 consid. 3.1) e che quindi il rilascio di estratti dagli atti di un fallimento soggiace alla riscossione di una tassa.