Essa ha negato che vi fosse una denegata o ritardata giustizia, perché l'Ufficio si era dichiarato disposto a soddisfare la richiesta non appena ricevuto l'anticipo spese e che esso può sospendere qualsiasi operazione la cui tassa non sia stata anticipata. Ha inoltre indicato che l'ammontare richiesto in applicazione dell'art. 9 OTLEF avrebbe dovuto essere contestato entro 10 giorni e che non può nemmeno essere dato seguito alla domanda di intervento nei confronti dei responsabili dell'Ufficio, atteso che la decisione sull'apertura di una procedura disciplinare è di mera competenza dell'autorità di vigilanza.