{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-08-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-140-2005_2005-08-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=19&from_date=03.08.2005&to_date=22.08.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=184&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-08-2005-7B-140-2005&number_of_ranks=310", "Checksum": "42a4e9189d435590d1987070e3614b63"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.140/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "inazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nel fallimento della Posca SA | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:25:30", "Checksum": "ed6e37653ba6f8f47b60f6786dacbeac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 09.08.2005 7B.140/2005\nRegesto:\ninazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nel fallimento della Posca SA | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n6.\nSecondo il ricorrente la sentenza impugnata ritiene conforme e fondato l'anticipo di fr. 41.--, nonostante il fatto che siano stati computati fr. 2.-- per ogni fotocopia e fr. 8.-- per lo scritto del 2 maggio, a cui è stato aggiunto fr. 1.-- per spese postali. Tale circostanza denoterebbe una denegata e ritardata giustizia perché gli atti richiesti avrebbero invece dovuto essere trasmessi d'ufficio e perché l'autorità di esecuzione non avrebbe mai chiesto simili anticipi. La decisione impugnata coprirebbe un abuso di autorità da parte dell'Ufficio.\nCon tale censura il ricorrente dimentica che l'autorità di vigilanza ha ritenuto che la questione inerente alla determinazione dell'anticipo spese era cresciuta in giudicato, perché non tempestivamente impugnata. Il ricorrente, che non critica tale motivazione della decisione cantonale, non può quindi prevalersi nella sede federale di una - implicitamente asserita - violazione della OTLEF. Per il resto il ricorrente misconosce che, tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge, le operazioni compiute dagli uffici nel quadro di un'esecuzione forzata sono onerose (\nDTF 131 III 136 consid. 3.1) e che quindi il rilascio di estratti dagli atti di un fallimento soggiace alla riscossione di una tassa.\n7.\nGiova infine rilevare che il ricorrente non si confronta in alcun modo (art. 79 cpv. 1 OG) con la pertinente motivazione della sentenza impugnata, a cui si può rinviare (art. 36a cpv. 3 OG), secondo cui egli non ha qualità di parte per esigere l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili dell'Ufficio. La conclusione tendente all'avvio di un' inchiesta amministrativa formulata nel ricorso in esame si rivela pertanto irricevibile.\n8.\nDa quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui risulta ammissibile, si rivela manifestamente infondato e dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2.\nComunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 9 agosto 2005\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel Tribunale federale svizzero\nIl giudice presidente: Il cancelliere:"}