{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-08-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-140-2005_2005-08-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=19&from_date=03.08.2005&to_date=22.08.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=184&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-08-2005-7B-140-2005&number_of_ranks=310", "Checksum": "42a4e9189d435590d1987070e3614b63"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.140/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 09.08.2005 7B.140/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "inazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nel fallimento della Posca SA | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:25:30", "Checksum": "ed6e37653ba6f8f47b60f6786dacbeac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 09.08.2005 7B.140/2005\nRegesto:\ninazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nel fallimento della Posca SA | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.140/2005 /viz\nSentenza del 9 agosto 2005\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Meyer, giudice presidente,\nNordmann, Marazzi,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________,\nricorrente,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\nrichiesta di documentazione di un fallimento chiuso,\nricorso LEF contro la decisione emanata il 12 luglio 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.\nIn seguito alla chiusura del suo fallimento, la X.________ S.A. è stata cancellata dal registro di commercio il 30 luglio 1997. Affermando di essere stato azionista unico ed unico correntista della predetta società, A.________ ha chiesto, il 30 marzo 2005, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno \"l'incarto completo relativo ai pagamenti creditori e onorario commissario\". Egli ha reiterato la sua domanda il 29 aprile 2005. Il 2 maggio 2005 l'Ufficio gli ha comunicato che analoga domanda era già stata fatta dal suo patrocinatore nel 1994, motivo per cui tali atti dovrebbero già da anni essere in possesso dell'istante rispettivamente del suo legale, ma che dietro il pagamento delle spese di fr. 41.-- (art. 9 OTLEF) la desiderata documentazione gli sarebbe nuovamente stata trasmessa.\n2.\nCon ricorso 17 maggio 2005 A.________ ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di ordinare la trasmissione degli atti entro 5 giorni nonché l'apertura di un'inchiesta nei confronti dell'Ufficiale e di un funzionario dell'Ufficio. L'autorità di vigilanza ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso. Essa ha negato che vi fosse una denegata o ritardata giustizia, perché l'Ufficio si era dichiarato disposto a soddisfare la richiesta non appena ricevuto l'anticipo spese e che esso può sospendere qualsiasi operazione la cui tassa non sia stata anticipata. Ha inoltre indicato che l'ammontare richiesto in applicazione dell'art. 9 OTLEF avrebbe dovuto essere contestato entro 10 giorni e che non può nemmeno essere dato seguito alla domanda di intervento nei confronti dei responsabili dell'Ufficio, atteso che la decisione sull'apertura di una procedura disciplinare è di mera competenza dell'autorità di vigilanza.\n3.\nIl 25 luglio 2005 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza, l'emanazione di una nuova decisione \"fondata sui fatti reali\" e la trasmissione della documentazione richiesta. Domanda altresì l'apertura di un'inchiesta amministrativa nei confronti dei responsabili dell'Ufficio, con trasmissione delle risultanze al Ministero pubblico. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.\nNon è stata chiesta una risposta al ricorso.\n4.\nGiusta l'\nart. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei tratti conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. La violazione di norme del diritto cantonale deve invece essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (\nDTF 125 III 247 consid. 2).\n5.\nIl ricorrente rimprovera innanzi tutto all'autorità di vigilanza di travisare i fatti. Con scritto del 19 maggio 2005 essa gli avrebbe comunicato che il suo rimedio andava insinuato all'Ufficio che aveva preso il contestato provvedimento, motivo per cui egli sarebbe rimasto in attesa di una presa di posizione dell'Ufficio, che avrebbe poi impugnato. L'autorità di vigilanza ha invece emanato una sentenza, senza che gli venisse offerta la possibilità di replicare alle osservazioni dell'Ufficio.\nNella fattispecie il ricorrente misconosce che con lo scritto del 19 maggio 2005 l'autorità di vigilanza ha solo trasmesso il ricorso, direttamente ad essa inoltrato, all'Ufficio. Con tale ordinanza l'autorità di vigilanza ha semplicemente corretto un passo procedurale fatto dal ricorrente, senza che quest'ultimo ne abbia subito un qualsiasi pregiudizio. Tale modo di procedere non aveva nulla di inusuale e non permetteva certo al ricorrente di dedurre una protrazione del termine di ricorso. Per quanto concerne poi la mancata possibilità di proporre una replica alle osservazioni dell'Ufficio, la critica si rivela di primo acchito inammissibile (supra consid. 4 in fine), atteso che tale questione attinente alla procedura innanzi all'autorità di vigilanza è disciplinata dal diritto cantonale (art. 20a LEF).\n"}