Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Le procedure di ricorso 7B.14/2001 e 7B.15/2001 sono congiunte. 2. I ricorsi sono accolti, la sentenza impugnata annullata e gli atti ritornati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi. 3. Comunicazione alle parti, risp. ai loro patrocinatori, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 28 febbraio 2001 MDE In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,