c) Nella fattispecie l'autorità di vigilanza misconosce che il Pretore ha espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale. Non occorre pertanto pronunciarsi sulla questione - controversa - riguardante l'ammissibilità di misure provvisionali cantonali per garantire pretese pecuniarie nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano ( DTF 126 III 438 consid. 5 con riferimenti).