Inoltre, se effettivamente il legislatore ticinese avesse scelto di concretizzare i provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 CL mediante misure cautelari del diritto processuale cantonale, il Pretore avrebbe dovuto procedere in base alle norme del diritto processuale cantonale e non avrebbe potuto incaricare un organo preminentemente esecutivo, quale un Ufficio di esecuzione. c) Nella fattispecie l'autorità di vigilanza misconosce che il Pretore ha espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale.