il sequestro, il pignoramento provvisorio, l'inventario cautelativo dell'art. 162 LEF (misure simili ma non coincidenti con quelle previste dalla LEF) e le misure cautelari del diritto di procedura civile cantonale. Sempre secondo l'autorità di vigilanza, il legislatore ticinese ha scelto la quarta possibilità. Infatti l'art. 513b CPC ticinese prevede che il Pretore del domicilio del convenuto o del luogo di esecuzione è competente per adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 39 CL secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC ticinese.